Art. 16.
(Sistema disciplinare).

      1. Il professionista deve rispettare la legge e conformarsi a quanto disposto dal codice deontologico dell'Ordine professionale di appartenenza.
      2. L'ordinamento di categoria determina il proprio codice deontologico al fine di garantire il rispetto delle norme stabilite dalla presente legge nonché il decoro e il prestigio professionali della categoria.
      3. La funzione disciplinare è attribuita ad organi nazionali e locali, non giurisdizionali, competenti per legge all'esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi

 

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gestionali degli Ordini professionali e composti con modalità idonee ad assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza.
      4. Le norme in materia disciplinare garantiscono lo svolgimento di un giusto procedimento con specifico riferimento all'equilibrio delle diverse posizioni processuali, alle impugnazioni avverso i provvedimenti dei consigli locali presso i Consigli nazionali, nonché all'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti degli organi nazionali esclusivamente per violazione di legge; individuano le regole ed i meccanismi processuali idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione disciplinare e la celere conclusione del procedimento, con attribuzione al Ministro vigilante del potere di esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare e con la previsione della sua partecipazione al procedimento nei casi di inerzia dell'organo competente.